Dopo più di un ventennio dall’emanazione del Decreto Legislativo 231/2001, si registra ancora una scarsa sensibilità del Legislatore nei confronti degli enti di piccole dimensioni. Al di là della difficoltà nel riuscire ad individuare una definizione normativa univoca per queste (diffuse) realtà societarie, l’assenza di una specifica regolamentazione porta con sé una scarsa consapevolezza, da parte dei piccoli imprenditori, circa i benefici derivanti dall’implementazione di un adeguato sistema 231; vulnus normativo che determina, inoltre, l’incertezza circa le funzioni tipiche dell’Organismo di vigilanza nominato in queste realtà i quali, ai sensi dell’art. 6, comma 4, D. Lgs. 231/2001, possano immedesimarsi nello stesso organo dirigente (soluzione che porta con sé numerose critiche, su tutte il rischio di sovrapposizione tra controllante e controllato nei casi di realtà imprenditoriali che accentrano tutti i poteri decisionali in capo ad un unico soggetto).