Silenzio P.A.: la regola stabilita dall’art. 2, comma 9 quinquies, L. n. 241/1990

L’obbligo di indicare sui provvedimenti rilasciati in ritardo l’espressa indicazione del «…termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato …», risponde alla duplice finalità di far constatare in modo immediato (e certificato dalla stessa PA procedente) lo scostamento e di reprimere il silenzio-inadempimento nella sua dimensione di diritto sostanziale, nel senso, cioè, di violazione del dovere di concludere, con un provvedimento determinato, un procedimento avviato su istanza di parte, quale declinazione del principio costituzionale di buon andamento Questo è quanto è stato stabilito dal Consiglio di Stato, sez. VI, 23 giugno 2022, n. 5186.