Sì al fallimento omisso medio

L’omologazione del concordato preventivo rende improcedibili le istanze di fallimento originariamente presentate, ma accade sovente che il debitore non è in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte con la proposta di concordato, con la conseguenza che lo stato di insolvenza può presentarsi nuovamente sotto diversa forma; ciò sia laddove il debitore non sia riuscito a realizzare ricavi sufficienti per eseguire il piano in continuità aziendale, sia qualora la liquidazione degli assets aziendali non abbia consentito il raggiungimento della percentuali di soddisfacimento assicurate. In tali ipotesi, l’inadempimento del patto concordatario è soggetto alle comuni regole in tema di responsabilità e, pertanto, legittima i creditori ad agire nei confronti del proprio debitore, potendo anche chiederne il fallimento omisso medio. Questo è quanto stabilito dalla Sezioni unite della Cassazione civile con la sentenza n. 4696/2022.