Laddove non vi sia un plusvalore da continuità da distribuire non può trovare applicazione il cram-down trasversale dei debiti di cui all’art. 112 co. 2 lett. d) CCI in quanto non sussisterebbe una differenziazione tra i risultati derivanti dalla applicazione delle due regole distributive della Absolute Priority Rule e della Relative Priority Rule. Così ha stabilito l’Ufficio delle procedure concorsuali del Tribunale di Mantova con la sentenza del 14 marzo 2024.