Riscossione: la cartella è da notificare entro due anni dal termine finale per la riassunzione del giudizio

Secondo la Cassazione, con l’ordinanza n. 35134/2021, il dies a quo del termine di prescrizione (come quello di decadenza ove applicabile), entro il quale è possibile procedere alla riscossione nei confronti del contribuente delle somme dallo stesso dovute in ragione del consolidamento dell’atto impugnato a seguito dell’estinzione del processo, va riferito alla data di scadenza del termine utile per la (mancata) riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, in quanto solo a partire da tale momento, per effetto dell’acquisita definitività dell’atto impositivo, l’erario può far valere in modo definitivo e compiuto il proprio credito.