Il nuovo articolo 5bis della legge adozione 4 maggio 1983, n. 184 (come modificato dall’art. 28, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) prevede che, salvi i casi di urgenza, il minore possa essere affidato ai servizi sociali solo quando si trovi in una condizione di pregiudizio che richiede l’applicazione di una misura di limitazione della responsabiltà genitoriale ex articolo 333 c.c. e gli interventi di sostegno alla famiglia previsti dall’articolo 1 della legge adozione si siano rivelati inefficaci o i genitori non abbiano collaborato alla loro attuazione. Rientra nella procedimentalizzazione dell’affidamento ai servizi sociali anche l’obbligo del giudice di ascoltare direttamente il minore; infatti, per i procedimenti instaurati dopo il 30 giugno 2023, il nuovo articolo 473-bis.1, comma 2, c.p.c. vieterà la possibilità di delegare ai giudici onorari del tribunale per i minorenni l’ascolto del minore, che dovrà dunque essere costituito da un ascolto diretto da parte del giudice togato (Art. 8, comma 9 bis D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in L. n. 14/2023).