L’accertamento sintetico deve basarsi sulla diretta dimostrazione della effettiva erogazione della spesa e, laddove il pagamento del prezzo non sia avvenuto, l’acquisto non denota una reale disponibilità economica. È onere del contribuente dimostrare l’insussistenza della capacità contributiva con elementi fattuali concreti in grado di vincere l’accertamento sintetico operato dall’Amministrazione. In questo modo si è espressa la Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lazio con la sentenza del 24 ottobre 2024, n. 6418.