La sentenza della Cassazione penale, Sez. IV, 24 ottobre 2022, n. 40078 si muove nel solco di un sedimentato orientamento giurisprudenziale a mente del quale nel giudizio di appello cautelare, anche nella fase di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte Suprema di cassazione, possono essere introdotti nuovi elementi probatori, sia in ordine alla gravità indiziaria, in sede di annullamento con rinvio, sia con riguardo all’esistenza delle esigenze cautelari, a condizione che le produzioni del pubblico ministero e dell’indagato siano relative agli stessi fatti già oggetto di valutazione da parte del primo giudice della cautela.