In merito all’inadempimento contestato all’amministratore di società di capitali consistente nell’indebito prelievo di somme di danaro dalle casse sociali, la natura contrattuale della responsabilità di costui consente alla società che agisce per il risarcimento del danno (o al curatore in caso di suo sopravvenuto fallimento) di limitarsi ad allegare l’inadempimento dell’organo gestorio, restando a carico dell’amministratore convenuto di dimostrare l’utilizzazione delle somme nell’esercizio dell’attività d’impresa. In questo modo si è espresso il Tribunale di Firenze con la sentenza 10 giugno 2025, n. 1999.