Con la sentenza n. 121 del 2024 il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese, e dell’art. 146 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle eventuali spese della procedura di liquidazione controllata, poiché l’omogeneità degli interessi perseguiti e l’esigenza di garantire l’effettività della difesa non giustificano un trattamento deteriore rispetto alla disciplina della liquidazione giudiziale.