La condotta è punibile ex art. 648 bis c.p. perché ostacola l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro, consentendone il trasferimento tramite bonifici bancari
La condotta è punibile ex art. 648 bis c.p. perché ostacola l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro, consentendone il trasferimento tramite bonifici bancari