La normativa in materia di procedimento di mediazione prevede che ai relativi incontri devono partecipare le parti personalmente, ciò in quanto la necessità dell’anzidetta partecipazione è connaturata alla ratio sottesa a tale procedura. Ne deriva quindi che, in caso di impossibilità della parte a presenziare personalmente alla mediazione, la medesima può delegare un terzo conferendogli, all’uopo, poteri sostanziali mediante procura notarile. È quanto deciso dal Tribunale di Genova nella sentenza n. 393/2022.