Nell’ipotesi in cui venga avanzata una domanda di liquidazione della quota del socio accomandante di una s.a.s., priva di soci accomandatari e di amministratore provvisorio, è necessaria la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c.: il diritto alla liquidazione è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c. Così ha deciso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la sentenza del 22 novembre 2022.