Con la sentenza 19 aprile 2024, n. 64 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 111, comma 2, Cost., dell’art. 133, comma 1, del D.Lgs. n. 113/2002, trasfuso nell’art. 133, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, prevede che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato nella sua interezza e non dimidiato, poiché la parte soccombente non può trarre un vantaggio dal fatto che la parte vincitrice sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, né il rapporto con la controparte ai fini della liquidazione delle spese è omologo a quello che si instaura tra la parte e il difensore e senza che il vantaggio in favore dell’erario possa essere valutato in termini atomistici.