La Prima Sezione civile della Corte di cassazione, con la sentenza n. 33148 del 10 novembre 2022 (ud. 13 ottobre 2022) ha affermato che la situazione di abbandono, presupposto della dichiarazione di adottabilità, può sussistere anche laddove vi sia un nucleo familiare, rappresentato dalla madre biologica, ma, per la condizione di accertata immaturità, non sia in grado di accudire il fanciullo e di prestare le cure necessarie all’armonioso sviluppo della sua personalità, in quanto lo stato di abbandono deve essere valutato caso per caso e sotto la guida dell’interesse del minore. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia della Corte di appello di Torino di dichiarazione dello stato di adottabilità della minore ritenendo, a fronte di sentimenti di precarietà e di provvisorietà della madre, correttamente ravvisato lo stato di abbandono, della figlia. L’immaturità e la storia personale di deprivazione materiale ed affettiva della madre viene rappresentata come condizione che rende impossibile il recupero delle competenze genitoriali. Tali condizioni sarebbero, secondo la Corte, idonee a creare pregiudizio, alla creazione di un sano e rassicurante legame di appartenenza alle figure genitoriali adottive, che impedirebbero anche il superamento delle difficoltà già affrontate per i trasferimenti di collocazione e per il mutamento delle figure di accudimento. Si afferma, in tal modo, che il diritto del figlio a crescere nella famiglia biologica non è tutelato e riconosciuto in astratto, quando sia manifestata una incapacità genitoriale tale da essere ìincompatibile con le esigenze morali e materiali necessarie alla sana crescita della minore.