Con la sentenza n. 168 del 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. g) ed n), Cost., degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge reg. Sardegna n. 2 del 2024, poiché, nel porsi l’obiettivo di mantenere tutte le autonomie scolastiche esistenti, e dunque a prescindere dal contingente dirigenziale definito dallo Stato, violano il principio della corrispondenza tra dirigenti assegnati alle regioni e alle istituzioni scolastiche presenti sul territorio nonché l’assunto secondo cui la determinazione del contingente scolastico e la contestuale scelta del superamento dell’istituto giuridico della reggenza sono relative a personale inserito nel pubblico impiego statale.