La scelta è rimessa alla discrezionalità dell’imprenditore e non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale (Tar Lombardia, sentenza n. 2046/2023)
La scelta è rimessa alla discrezionalità dell’imprenditore e non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale (Tar Lombardia, sentenza n. 2046/2023)