Rideterminazione in sede esecutiva della pena pecuniaria sostitutiva applicata con sentenza di patteggiamento

Il giudice dell’esecuzione è legittimato a rideterminare, anche in assenza di un nuovo accordo tra le parti, la pena pecuniaria applicata con sentenza irrevocabile di patteggiamento sulla base dei criteri di conversione ex art. 53, comma 2 L. 689/1981 dichiarati costituzionalmente illegittimi. È quanto si legge nell’ordinanza del Tribunale Ravenna, Uff. GIP del 13 dicembre 2022.