Limiti al potere di rappresentanza degli amministratori: opponibili solo se c’è accordo fraudolento

Ai fini dell’opponibilità al terzo contraente delle limitazioni dei poteri di rappresentanza degli organi di società di capitali, la normativa vigente «richiede non già la mera conoscenza della esistenza di tali limitazioni da parte del terzo, ma altresì la sussistenza di un accordo fraudolento o, quanto meno, la consapevolezza di una stipulazione potenzialmente generatrice di danno per la società. Così si è espressa la Cassazione civile con l’ordinanza n. 26239/2021.