Lastrico solare: dei danni risponde solo il condòmino che ne ha l’uso esclusivo

Il criterio di ripartizione delle spese di cui all’articolo 1126 c.c., nel caso di danni conseguenti ad interventi strutturali realizzati sul lastrico solare ad uso esclusivo, non ha carattere assoluto ma, laddove le opere siano state realizzate dal proprietario dell’immobile cui esso afferisce direttamente, può essere certamente derogato. Partendo dall’analisi di un caso concreto, esamineremo l’ipotesi relativa all’imputabilità dei danni causati alla proprietà comune, ed alla conseguente ripartizione delle spese, qualificando, per l’effetto, la natura della responsabilità emergente dalla cattiva esecuzione delle opere. É quanto si legge nell’ordinanza del Tribunale di Milano del 18 agosto 2022.