La costituzione di una nuova società non è prosecuzione dell’attività di impresa

La fine dell’impresa si basa sul principio di effettività, secondo il quale la qualità di imprenditore si perde solo con l’effettiva cessazione dell’attività. L’esatta determinazione di tale giorno ha particolare rilievo per l’imprenditore commerciale, poiché l’art. 10 legge fallim. prevede che lo stesso può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell’impresa. Secondo il Tribunale di Avellino, con il decreto del 5 ottobre 2021, l’imprenditore non può dimostrare di aver effettivamente cessato l’attività in un momento anteriore a quello individuato dalla legge; ciò in quanto solo dalla cancellazione dal registro delle imprese la cessazione dell’attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi. Tuttavia, ai creditori ed al P.M. è concessa la possibilità di dimostrare che l’attività è di fatto proseguita successivamente.