Espropriazione immobiliare esattoriale: per l’impignorabilità si deve provare che l’immobile sia l’unica proprietà e la sola residenza

La Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, con la sentenza n. 21165 del 23 luglio 2021, interpreta l’art. 76, comma 1, lett. a), del d.p.r. n.602 del 1973, in materia di espropriazione immobiliare, specificando la natura dell’eccezione di immobile adibito a uso abitativo e residenza del debitore e indicando quali non costituiscano prove sufficienti a sostenere la ragione.