Crediti prededucibili e inadempimento contrattuale: quando è responsabile l’attestatore?

Incombe sul professionista attestatore l’onere, ex art. 1218 c.c., di dimostrare il corretto adempimento delle obbligazioni assunte (Cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001 e più di recente, tra le molte, Cass. n. 22222/2016) e pertanto grava sull’attore (opponente in sede di giudizio ex artt. 98 e 99 L.F.) fornire la prova del suo diritto a fronte dell’eccezione di inadempimento della controparte. L’inadempimento dell’attestatore va, pertanto, valutato sulla scorta di una corretta ricostruzione dei doveri propri di detto incarico cosicché la gravità dell’inadempimento ben può essere ascritta, come nel caso di specie, alla omissione di atti e disclosure che, se oggetto di informazione preventiva ed analitica, costituiscono lo strumento per consentire un’informazione adeguata agli organi della procedura e quindi al ceto creditorio. In questo modo ha deciso il Tribunale di Milano con il decreto del 26 novembre 2021.