Covid-19, la violazione della quarantena obbligatoria è punita ex art. 2, c. 3 D.L. 33/2020

Secondo la pronuncia del Tribunale di Lodi 29 agosto 2022, n. 290, l’inottemperanza al divieto di mobilità delle persone sottoposte alla misura della quarantena poiché risultate positive al virus Covid-19 è una fattispecie autonoma e speciale rispetto a quella di cui all’art. 260 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Ai fini della configurazione del reato (che presidia il dovere di solidarietà sociale e il diritto alla salute), è necessaria la conoscenza, da parte dell’agente, dello specifico ordine di isolamento che si assume violato.