Bancarotta: anche gli assegni senza provvista possono essere oggetto di distrazione

La Cassazione, con la sentenza n. 124/2022, afferma che integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale la distrazione degli assegni ordinari emessi dalla società fallita senza che sul conto corrente della società esistesse la necessaria provvista in quanto se in questo caso la banca onora i titoli si è in presenza di una concessione di credito nei confronti della fallita la quale quindi viene di fatto ad avere la disponibilità di nuova finanza, il cui utilizzo da parte dell’amministratore per scopi estranei a quelli sociali integra indubbiamente gli estremi della distrazione penalmente rilevante.