Il c.d. blocco dei licenziamenti durante l’emergenza da Covid-19 non si applica ai dirigenti. Il dato letterale della disciplina di legge, infatti, che esclude la figura del dirigente dal blocco, è coerente con la ratio che sorregge l’eccezionale ed emergenziale divieto di recesso. È quanto stabilito dal Tribunale di Roma con sentenza 25 ottobre 2022, n. 8722.