Ai fini delle soglie di fallibilità, l’accantonamento per rischi non rientra tra i ricavi

Ai fini dell’individuazione del parametro dimensionale di cui alla legge fallimentare, è il valore dei ricavi lordi totali risultanti dal conto economico che afferiscono alle attività commerciali specifiche dell’impresa (ovvero alle attività che questa svolge in modo abituale) o a quelle accessorie derivanti dalla gestione non caratteristica (ad. es. proventi dei beni tenuti a scopo di investimento, canoni attivi, royalties) e che siano pertanto idonei a misurarne l’effettiva consistenza economica e finanziaria. Fra questi non rientrano “gli altri proventi” che, come nella specie, corrispondano invece a sopravvenienze attive derivanti, “una tantum”, dalla contestuale riduzione dell’accantonamento per rischi iscritto nell’esercizio precedente in ragione di un contenzioso pendente. Così si è espressa la Cassazione civile attraverso la sentenza n. 23484/2021.